L’articolo 1, commi 173-176, della legge 178/2020 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nelle zone economiche speciali (Zes). L’agevolazione prevede che le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zes abbiano una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante da tale attività per un periodo di sette anni a partire dall’anno in cui inizia la nuova attività. Per ottenere l’agevolazione, le imprese beneficiarie devono rispettare alcune condizioni, come mantenere l’attività nelle Zes per almeno dieci anni, conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata per lo stesso periodo e non essere in stato di liquidazione o di scioglimento. La norma agevolativa mira a incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche, sia da parte di nuove imprese che si insediano nelle Zes, che da parte di imprese già operanti nei territori interessati, a condizione che queste ultime avviino una nuova attività, precedentemente non svolta, che porti alla creazione di nuovi posti di lavoro. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 771 del 10 novembre 2021, ha chiarito che l’agevolazione si applica anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché avviino una nuova attività, mai esercitata in precedenza, da cui derivi la creazione di nuovi posti di lavoro, rispettando i requisiti e le condizioni previsti dalla disciplina. Non ci sono specifiche limitazioni riguardo alla tipologia o alla dimensione dell’investimento né un quantitativo minimo di nuove assunzioni richiesto per ottenere l’agevolazione. In base a quanto esposto, l’azienda di commercio di prodotti ortofrutticoli che opera in una zona Zes e desidera iniziare l’attività di commercio online, mai svolta in precedenza, potrebbe beneficiare dell’agevolazione fiscale, anche con solo due nuovi dipendenti assunti, purché mantenga l’attività e i nuovi posti di lavoro creati per almeno dieci anni.