Il comma 102 della legge 208/2015 vietava il cumulo del bonus Sud con altri aiuti “de minimis” e di Stato che riguardassero gli stessi costi ammissibili al beneficio. Tuttavia, grazie all’articolo 7-quater del Dl 243/2016, ora è possibile cumulare il credito con questi aiuti a condizione che non superino l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle norme europee.
In particolare, il credito per il Mezzogiorno può essere cumulato con l’aiuto della garanzia statale sui finanziamenti dalla legge 662/1996, considerando il valore dell’agevolazione della garanzia in termini di Esl (Equivalente Sovvenzione Lordo). L’Esl determina il valore dell’intervento del Fondo e si calcola come la differenza tra il costo di una garanzia privata reperita sul mercato e il costo di una stessa garanzia pubblica. Le istruzioni per il calcolo dell’Esl per la garanzia sono disponibili sul sito web del Fondo di Garanzia (https://www.fondidigaranzia.it/).