Il decreto Milleproroghe, approvato in via definitiva dalla Camera, stabilisce una proroga fino al 30 novembre 2023 per l’applicazione delle agevolazioni in vigore nel 2021 riguardanti gli investimenti in beni materiali, immateriali ordinari e 4.0. Le imprese che avranno effettuato un ordine e un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022 potranno usufruire del credito di imposta previsto dalla legge 178/2020 qualora effettuino l’acquisto entro la nuova scadenza del 30 novembre 2023. La misura del credito d’ imposta varia in base ai costi sostenuti dall’impresa. La proroga è per usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, che non rientrano nella categoria 4.0, se “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. La proroga riguarda anche gli investimenti effettuati nel 2022 e prevede un credito di imposta del 6%. Tale proroga rappresenta l’ultima opportunità per usufruire di queste agevolazioni, poiché a partire dal 2023 non saranno più previste. Il decreto Milleproroghe non apporta modifiche alla disciplina del credito d’imposta sugli investimenti in beni immateriali con caratteristiche 4.0. Pertanto, la data del 30 giugno 2023 per effettuare l’acquisto di tali beni e usufruire del tax credit maggiorato del 50% stabilito dal Dl 50/2022 rimane ferma per le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022. La data di effettuazione dell’investimento coincide con il momento in cui il costo si considera sostenuto ai sensi dell’articolo 109 del Tuir.

La data di consegna o spedizione del bene si applica agli investimenti realizzati con ordinari contratti di compravendita mentre la data di ultimazione dell’opera si applica per quelli che formano oggetto di contratti d’ appalto nel momento in cui il committente accetta, senza riserve, l’opera dell’appaltatore. Se il contratto prevede la liquidazione del corrispettivo in base a stati di avanzamento in corso d’opera, si può considerare effettuato l’importo risultante da tali documenti purché accettato in via definitiva dal committente. La risposta 77/E/2021 – documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana in cui vengono fornite interpretazioni e chiarimenti su questioni fiscali relative alla normativa italiana- afferma che l’investimento viene effettuato quando viene accettata l’opera e questo può avvenire anche in modo tacito ma è consigliabile redigere un documento scritto per attestare l’ultimazione dell’opera e il costo sostenuto per evitare dubbi sulla modalità di accettazione tacita.

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